Tarsu e Parrocchie a Lecce/Educare, servizio a tassa zero

Tarsu e Parrocchie a Lecce/Educare, servizio a tassa zero

(dal L’Ora del Salento)

La vicenda:

L’avvocato Sticchi Damiani risponde alla lettera aperta di Carlo Salvemini che ha invitato l’Arcivescovo a rinunciare all’esonero dal pagamento della Tarsu per le aule di catechesi delle parrocchie della Città.

Quella missiva mai recapitata a D’Ambrosio

Nei giorni scorsi Carlo Salvemini promotore dell’Associazione 2.0dodici, già candidato alle primarie del centrosinistra leccese indette per scegliere lo sfidante del sindaco uscente Paolo Perrone, ha inviato ai media una lettera aperta all’Arcivescovo di Lecce, Domenico D’Ambrosio (che peraltro non ha mai ricevuto personalmente). Nella missiva, Salvemini contesta la delibera del Consiglio comunale del capoluogo salentino che ha deciso di esentare dal pagamento della Tarsu le aule parrocchiali della città utilizzate per le attività di catechesi assimilandole ai luoghi destinati esclusivamente al culto. E ha chiesto al Presule di rinunciare all’esonero della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti adducendo due motivi. “Il primo – sono parole di Salvemini – è legato all’indifferenza rispetto alle gravi difficoltà finanziarie del comune di Lecce, note a tutti”. “Il secondo motivo – prosegue la lettera – scaturisce da un incomprensibile primato che si assegna alle agenzie educative della Chiesa rispetto a quelle dello Stato: gli uffici catechistici assolvono, secondo i nostri amministratori di Palazzo Carafa, un ruolo più importante delle scuole statali comunali e provinciali dove pure è previsto l’insegnamento della religione cattolica”.

La diocesi, apprezzando la scelta dell’amministrazione comunale di Lecce che ha riconosciuto il valore educativo e formativo della catechesi e delle attività pastorali orientate alla formazione della persona e offerte in forma assolutamente gratuita alle famiglie, ha chiesto all’avv. Ernesto Sticchi Damiani di spiegare anche le motivazioni giuridiche che sostengono la decisione dell’assemblea leccese.

Ecco il testo integrale dell’intervento del noto giurista.

La nota pubblicata sul “Quotidiano di Lecce” a firma del dott. Carlo Salvemini, nella forma di lettera aperta a Mons. D’Ambrosio, Vescovo di Lecce, appare, nei suoi contenuti, impropria per diverse considerazioni.

Il dott. Salvemini afferma che la decisione dell’Amministrazione Comunale, la quale ha esentato le parrocchie leccesi dal pagamento della Tarsu per le aree adibite alla catechesi, si pone in senso contrario rispetto alle iniziative del Governo nazionale volte all’eliminazione delle “agevolazioni Ici ai luoghi che non siano di culto”. Tale affermazione pone un indebito ed erroneo collegamento tra due diversi tipi di obbligazione tributaria che, per loro natura, non sono equiparabili né collegabili.

La Tarsu è quella tassa che ogni cittadino o altro soggetto operante nell’ambito del territorio comunale, deve corrispondere all’Ente territoriale per il servizio di smaltimento dei rifiuti che questo offre; tale tassa è poi correlata all’effettiva produzione del materiale da smaltire.La Tarsu, in definitiva, può considerarsi quale corrispettivo per lo specifico servizio prestato dall’Ente pubblico nei confronti del cittadino – produttore di rifiuti urbani.

Di contro, l’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici), non si collega ad alcun tipo di servizio offerto dallo stato o da altro Ente pubblico alla collettività bensì, in quanto imposta e non tassa, è dovuta nell’adempimento di un obbligo, costituzionalmente riconosciuto in capo ad ogni cittadino ad altro soggetto operante nello Stato, di contribuire, proporzionalmente alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, all’attività dello Stato.

L’Ici presuppone, pertanto, esclusivamente, la proprietà del bene immobile, è rapportata al suo valore e non è collegata ad alcuna offerta di specifici servizi. Da qui l’evidente inconferenza del richiamo all’indirizzo governativo volto all’eliminazione delle agevolazioni dell’Ici ai luoghi che non siano di culto, richiamo utilizzato per censurare il riconoscimento dell’esenzione della Tarsu operato dal comune di Lecce per quelle aree il cui utilizzo è equiparato a tutti gli effetti a quelle di culto.

Né può ritenersi che l’esenzione della Tarsu per i luoghi di culto o per quei luoghi a questi ultimi equiparati, si risolva in un indebito riconoscimento di un primato che si è voluto assegnare “alle agenzie educative della Chiesa…”, così come sembra ritenere il dott. Salvemini.

Anche in questo caso, non si è tenuto conto che l’obbligo a corrisponderela Tarsu suppone la produzione di rifiuti il cui smaltimento è l’oggetto del servizio offerto dall’Amministrazione.

Proprio perché corrispettivo di un servizio correlato alla produzione del materiale da smaltire, non può non tenersi presente la circostanza di fatto che l’attività di catechesi svolta nelle preposte aree parrocchiali, ha durata di poche ore nell’arco di uno o due giorni a settimana e vede impegnate poche decine di bambini per ogni parrocchia.
Tale attività, per come svolta, è assolutamente inidonea a produrre materiale da smaltire e, comunque, non in misura comparabile a quella prodotta nelle scuole pubbliche frequentate, invece, da centinaia di utenti e funzionanti sei giorni su sette.

In ogni caso, il riconoscimento dell’esenzione dallo specifico tributo, non può essere indice di alcun privilegio attribuito agli Enti ecclesiastici, così come sembra ritenere il dott. Salvemini, il quale tende ad equiparare l’attività di catechesi svolta nelle parrocchie, con l’insegnamento della religione impartito presso le scuole pubbliche.Non si può concordare con tale opinione, atteso che, una cosa è l’opera di catechesi ed educazione religiosa che si svolge nelle sedi parrocchiali, attività che viene espletata nell’ambito delle specifiche finalità ecclesiali di programmazione e confermazione della religione cattolica, altra cosa è l’insegnamento della religione che si impartisce nelle scuole pubbliche che assume sempre più la natura di corso curricolare di storia delle religioni.

Deve, infine, sottolinearsi, come fatto dirimente, che la decisione adottata dall’Amministrazione Comunale non si connota per un carattere di mera discrezionalità, ma si collega ad una corretta applicazione della legge dello Stato e ad un’altrettanto corretta interpretazione ed applicazione della norma regolamentare.

La decisione di equiparare ai luoghi di culto, come tali esenti dall’esazione tributaria, anche le aree adibite esclusivamente ad attività di catechesi, deriva dall’applicazione congiunta dell’art. 16, lett. a, della L. n. 222/1985 che testualmente dispone che sono considerate, a tutti gli effetti delle leggi civili, “attività di religione o di culto, quelle dirette…alla catechesi e all’educazione cristiana…” e dell’art. 7, lett. h, del Regolamento per l’applicazione della Tarsu della Città di Lecce che esenta dalla tassazione gli edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché strettamente connessi all’attività del culto.

Ernesto Sticchi Damiani

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