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re gli estremi del Decreto canonico di erezione dell’Ente nel regola- mento interno.
La Confraternita può godere della personalità giuridica nell’ordina- mento dello Stato o per antico possesso di stato o in quanto ricono- sciuta con decreto dal Ministero degli Interni, perciò si qualifica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (legge 20 maggio 1985, n. 222 art. 4) avente esclusivo fine di religione e di culto senza finalità di lucro. Come tale può essere iscritta nel registro delle persone giuridi- che del Tribunale competente. In tal caso, ciascuna Confraternita deve precisare la propria condizione giuridica nel proprio regolamento interno. In assenza della personalità giuridica civile, la Confraternita non può contrarre obbligazioni di alcun genere e natura né può com- piere alcun atto amministrativo ad eccezione dell’incasso relativo al contributo annuale dei soci.
Art. 3 - Giurisdizione del Vescovo Diocesano
La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione del Vescovo Diocesano (cann. 305, 315, 319); ne accoglie, con docilità e fedeltà, le disposizioni canoniche e le indica- zioni pastorali, ed è tenuta a prestare sempre obbedienza ai suoi orien- tamenti pastorali.
Art. 4 - Statuto e Regolamenti
Il presente Statuto è obbligatorio per tutte le Confraternite ed è dalle stesse adottato con delibera dell’ A ssemblea Straordinaria delle Confraternite.
In applicazione dello Statuto viene altresì emanato un Regolamento Attuativo che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Al Vescovo Diocesano compete l’interpretazione autentica dello Statuto e del Regolamento Attuativo, le sue modifiche e la concessio- ne di eventuali deroghe (can. 314).
Ciascuna Confraternita adotta, altresì, un Regolamento interno, in
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