Page 4 - Statuto_Confraternite_Diocesi_Lecce
P. 4

STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - La Confraternita
La Confraternita è una Associazione pubblica di fedeli, costituita con un titolo proprio presso una determinata Chiesa della Diocesi (can. 312). La Confraternita è costituita per le seguenti finalità:
- formare i membri alla vita e alla testimonianza cristiana attraverso la
catechesi, la partecipazione alla santa liturgia, la preghiera personale
e familiare;
- animare il culto pubblico nella Chiesa, presso la quale è costituita e
promuovere il rinnovamento della pietà popolare nella venerazione
dei Santi titolari e patroni della Confraternita e della chiesa propria; - promuovere nei membri la comunione fraterna nel rispetto, nell’ac- coglienza e nella solidarietà reciproca, soprattutto nei momenti di
sofferenza e di bisogno;
- testimoniare la carità verso il prossimo con un costante servizio di
volontariato e di condivisione nel territorio e, ove possibile, con la creazione o animazione di opere caritative, culturali e spirituali per la promozione umana e la crescita di una società più giusta;
- partecipare e sostenere le scelte e le iniziative pastorali della Chiesa diocesana e della parrocchia;
- promuovere l’annuncio della speranza cristiana con la sepoltura e la preghiera di suffragio per i defunti.
Art. 2 - Costituzione della Confraternita
La Confraternita è eretta con Decreto Arcivescovile, gode di persona- lità giuridica canonica (can. 313). Ciascuna Confraternita deve indica-
3


































































































   2   3   4   5   6